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La condanna del Tribunale di Milano a favore di 97 consumatori acquirenti di titoli Carrier1

Pubblicato da Luca Balzano su 8 ottobre 2007, lunedì

Parma, 8 ottobre 2007 - Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda proposta da 97 consumatori, tutelati dalla Confconsumatori, i quali nel 2001 avevano acquistato titoli Carrier1, società americana del nuovo mercato (Nasdaq), finita in dissesto poco tempo dopo.
Era accaduto che di quei tipi di bond fosse proprietaria una società finanziaria statunitense, che possedeva anche il 15% del capitale sociale della banca venditrice dei bond stessi.
Il Tribunale ha così dichiarato la nullità di dieci contratti d’investimento, perché privi della forma scritta prevista dall’art. 23 TUF, e ha condannato la banca al rimborso della somma pagata dai risparmiatori. Gli ordini erano stati, infatti, impartiti per telefono, senza che il contratto generale d’investimento prevedesse tale possibilità. Il Tribunale ha, inoltre, condannato sia la società finanziaria sia l’istituto di credito, per tutti gli altri investimenti non dichiarati nulli, al risarcimento dei danni patiti dai risparmiatori. Questo perché il Giudice ha ritenuto che vendere titoli di cui è proprietaria una propria socia costituisca violazione del divieto di conflitto d’interessi, ed inoltre che la banca italiana avrebbe dovuto informare gli acquirenti che si trattava di bond “a rischio”, con conseguente obbligo di risarcire il danno arrecato.
È questa - dichiarano gli avv.ti Giovanni Franchi e Massimiliano Valcada, legali Confconsumatori - una sentenza importantissima: in primo luogo, perché ha riconosciuto agli investitori la possibilità di agire in giudizio congiuntamente, come se si fosse al cospetto di una vera e propria class action; secondariamente, perchè è stato finalmente stabilito che la forma scritta è obbligatoria anche per i singoli ordini e non solo per il c.d. contratto-quadro, ossia quello generale; infine, è stato affermato che non si possono vendere ai risparmiatori obbligazioni di società prossime al default e che, nel caso ciò accada, la banca  incorra in un obbligo risarcitorio”.

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