Parma, 8 ottobre 2007 - Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda proposta da 97 consumatori, tutelati dalla Confconsumatori, i quali nel 2001 avevano acquistato titoli Carrier1, società americana del nuovo mercato (Nasdaq), finita in dissesto poco tempo dopo.
Era accaduto che di quei tipi di bond fosse proprietaria una società finanziaria statunitense, che possedeva anche il 15% del capitale sociale della banca venditrice dei bond stessi.
Il Tribunale ha così dichiarato la nullità di dieci contratti d’investimento, perché privi della forma scritta prevista dall’art. 23 TUF, e ha condannato la banca al rimborso della somma pagata dai risparmiatori. Gli ordini erano stati, infatti, impartiti per telefono, senza che il contratto generale d’investimento prevedesse tale possibilità. Il Tribunale ha, inoltre, condannato sia la società finanziaria sia l’istituto di credito, per tutti gli altri investimenti non dichiarati nulli, al risarcimento dei danni patiti dai risparmiatori. Questo perché il Giudice ha ritenuto che vendere titoli di cui è proprietaria una propria socia costituisca violazione del divieto di conflitto d’interessi, ed inoltre che la banca italiana avrebbe dovuto informare gli acquirenti che si trattava di bond “a rischio”, con conseguente obbligo di risarcire il danno arrecato.
“È questa - dichiarano gli avv.ti Giovanni Franchi e Massimiliano Valcada, legali Confconsumatori - una sentenza importantissima: in primo luogo, perché ha riconosciuto agli investitori la possibilità di agire in giudizio congiuntamente, come se si fosse al cospetto di una vera e propria class action; secondariamente, perchè è stato finalmente stabilito che la forma scritta è obbligatoria anche per i singoli ordini e non solo per il c.d. contratto-quadro, ossia quello generale; infine, è stato affermato che non si possono vendere ai risparmiatori obbligazioni di società prossime al default e che, nel caso ciò accada, la banca incorra in un obbligo risarcitorio”.
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La condanna del Tribunale di Milano a favore di 97 consumatori acquirenti di titoli Carrier1
Pubblicato da Luca Balzano su 8 ottobre 2007, lunedì
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Per i bond Carrier1 condannate Bipielle e Morgan Stanley
Pubblicato da Luca Balzano su 6 ottobre 2007, sabato
Vittoria della Confconsumatori per i contratti fuori sede e senza informazioni CORBIS
Plus sezione: ATTUALITA data: 2007-10-06 – pag: 18 autore: Banche & clienti / 1. Sentenza a Milano Per i bond Carrier1 condannate Bipielle e Morgan Stanley A nche sulla vertenza legale dei bond Carrier1 è arrivata finalmente un primo punto fermo, dopo quello dell’anno scorso sul default Viatel. A dare ragione a una novantina di risparmiatori è la sentenza di primo grado del 12 luglio (numero 8499/2007) con cui la sesta sezione civile del tribunale di Milano – presidente Alda Maria Vanoni, giudice relatore Amina Simonetti – ha deciso nel merito della causa numero 62544/2005 promossa contro Bipielle Network (confluita in Bpi, poi nel Banco Popolare e ceduta a Sopaf il 26 settembre) e contro Morgan Stanley. Entrambe le banche sono state condannate, pur con motivazioni diverse. La vicenda iniziò nel 2000 quando alcuni risparmiatori sottoscrissero obbligazioni Carrier1, poi andate in default, attraverso la rete dei promotori dell’allora Area Banca (poi Bipielle Network). Secondo l’avvocato Giovanni Franchi di Parma, che insieme a Massimiliano Valcada ha tutelato i risparmiatori organizzati dalla Confconsumatori, “il consiglio di investimento espresso da Morgan Stanley è sempre rimasto univoco: strong buy, comprare. Un consiglio completato con la messa a disposizione dei promotori della rete dell’ex Area Banca, società partecipata da Morgan Stanley, di numerosissime schede prodotto. Così ai risparmiatori sono state venduti bond Carrier1, Viatel, Exodus per circa 90 miliardi delle vecchie lire, liberando le casse dell’azionista Morgan Stanley”. Franchi afferma che “la sentenza è rilevante sotto molti aspetti e fissa un precedente molto importante riguardo al merito: finora la giurisprudenza prevedeva la forma scritta obbligatoria a pena di nullità per il solo contratto di sottoscrizione generale e non anche per ogni singolo ordine di Borsa. Invece la sentenza afferma che, se il contratto quadro non prevede altre forme di sottoscrizione, l’ordine di Borsa dev’essere scritto. Questo è bastato a sancire la nullità della sottoscrizione per una decina di risparmiatori. Per l’altra ottantina, il contratto prevedeva forme diverse. Il Tribunale ha rilevato il conflitto di interesse dell’ex Area Banca rispetto all’azionista Morgan Stanley sul collocamento dei bond, che a novembre 2000, a causa del peggioramento delle condizioni della società emittente, erano già high yield, cioè ad alto rischio e alto rendimento, e in fase di step down, con prezzi di mercato sempre calanti. L’ex Area Banca non ha comunicato ai clienti queste caratteristiche essenziali dei bond, violando così l’obbligo di informazione previsto dall’articolo 21 del Testo unico della finanza e dagli articoli 26, 28 e 29 del regolamento Consob. Il contratto è stato sì ritenuto valido, ma l’ex Area Banca è stata condannata al risarcimento del danno ai risparmiatori, al netto delle cedole pagate, che ora sarà quantificato a parte da un perito. Morgan Stanley invece è stata condannata per responsabilità extracontrattuale in concorso”, conclude l’avvocato Franchi. Un portavoce di Morgan Stanley riferisce che “nel pieno rispetto per le decisioni della magistratura, abbiamo attentamente esaminato – anche con i nostri legali – la sentenza del tribunale di Milano e riteniamo che le conclusioni contro Morgan Stanley siano prive di fondamento in fatto e in diritto. Morgan Stanley notificherà quanto prima l’appello”. Secondo l’ex Bipielle Network “la sentenza non è ancora stata notificata alle parti e pertanto la banca sta valutando nel merito l’opportunità di ricorrere in appello. La sentenza ribadisce il principio in base al quale devono essere respinte le domande dei clienti che chiedono al giudice di dichiarare la nullità dei contratti conclusi fuori sede per mancanza della clausola relativa al diritto di recesso, quando si tratti di contratti di negoziazione o di ricezione e trasmissione di ordini, principio già stabilito dal tribunale di Parma in una causa sui Tango bond”. Ma le vicende dei bond Carrier1, Viatel ed Exodus non finiscono qui. Oltre alla condanna subìta in primo grado nel 2006 dalla Banca popolare di Marostica (si veda “Plus24″ del 27 maggio 2006), su questi bond sono state avviate altre vertenze a Parma, Bologna e Genova con centinaia di risparmiatori coinvolti. La sentenza di Milano, così, apre una nuova strada anche per queste vicende. pagina a cura di Nicola Borzi nicola.borzi@ilsole24ore.com.
( Sole 24 Ore, Il (Plus) del 08/10/2007 )
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