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La condanna del Tribunale di Milano a favore di 97 consumatori acquirenti di titoli Carrier1

Pubblicato da Luca Balzano su 8 ottobre 2007, lunedì

Parma, 8 ottobre 2007 - Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda proposta da 97 consumatori, tutelati dalla Confconsumatori, i quali nel 2001 avevano acquistato titoli Carrier1, società americana del nuovo mercato (Nasdaq), finita in dissesto poco tempo dopo.
Era accaduto che di quei tipi di bond fosse proprietaria una società finanziaria statunitense, che possedeva anche il 15% del capitale sociale della banca venditrice dei bond stessi.
Il Tribunale ha così dichiarato la nullità di dieci contratti d’investimento, perché privi della forma scritta prevista dall’art. 23 TUF, e ha condannato la banca al rimborso della somma pagata dai risparmiatori. Gli ordini erano stati, infatti, impartiti per telefono, senza che il contratto generale d’investimento prevedesse tale possibilità. Il Tribunale ha, inoltre, condannato sia la società finanziaria sia l’istituto di credito, per tutti gli altri investimenti non dichiarati nulli, al risarcimento dei danni patiti dai risparmiatori. Questo perché il Giudice ha ritenuto che vendere titoli di cui è proprietaria una propria socia costituisca violazione del divieto di conflitto d’interessi, ed inoltre che la banca italiana avrebbe dovuto informare gli acquirenti che si trattava di bond “a rischio”, con conseguente obbligo di risarcire il danno arrecato.
È questa - dichiarano gli avv.ti Giovanni Franchi e Massimiliano Valcada, legali Confconsumatori - una sentenza importantissima: in primo luogo, perché ha riconosciuto agli investitori la possibilità di agire in giudizio congiuntamente, come se si fosse al cospetto di una vera e propria class action; secondariamente, perchè è stato finalmente stabilito che la forma scritta è obbligatoria anche per i singoli ordini e non solo per il c.d. contratto-quadro, ossia quello generale; infine, è stato affermato che non si possono vendere ai risparmiatori obbligazioni di società prossime al default e che, nel caso ciò accada, la banca  incorra in un obbligo risarcitorio”.

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Per i bond Carrier1 condannate Bipielle e Morgan Stanley

Pubblicato da Luca Balzano su 6 ottobre 2007, sabato

Vittoria della Confconsumatori per i contratti fuori sede e senza informazioni CORBIS

Plus sezione: ATTUALITA data: 2007-10-06 – pag: 18 autore: Banche & clienti / 1. Sentenza a Milano Per i bond Carrier1 condannate Bipielle e Morgan Stanley A nche sulla vertenza legale dei bond Carrier1 è arrivata finalmente un primo punto fermo, dopo quello dell’anno scorso sul default Viatel. A dare ragione a una novantina di risparmiatori è la sentenza di primo grado del 12 luglio (numero 8499/2007) con cui la sesta sezione civile del tribunale di Milano – presidente Alda Maria Vanoni, giudice relatore Amina Simonetti – ha deciso nel merito della causa numero 62544/2005 promossa contro Bipielle Network (confluita in Bpi, poi nel Banco Popolare e ceduta a Sopaf il 26 settembre) e contro Morgan Stanley. Entrambe le banche sono state condannate, pur con motivazioni diverse. La vicenda iniziò nel 2000 quando alcuni risparmiatori sottoscrissero obbligazioni Carrier1, poi andate in default, attraverso la rete dei promotori dell’allora Area Banca (poi Bipielle Network). Secondo l’avvocato Giovanni Franchi di Parma, che insieme a Massimiliano Valcada ha tutelato i risparmiatori organizzati dalla Confconsumatori, “il consiglio di investimento espresso da Morgan Stanley è sempre rimasto univoco: strong buy, comprare. Un consiglio completato con la messa a disposizione dei promotori della rete dell’ex Area Banca, società partecipata da Morgan Stanley, di numerosissime schede prodotto. Così ai risparmiatori sono state venduti bond Carrier1, Viatel, Exodus per circa 90 miliardi delle vecchie lire, liberando le casse dell’azionista Morgan Stanley”. Franchi afferma che “la sentenza è rilevante sotto molti aspetti e fissa un precedente molto importante riguardo al merito: finora la giurisprudenza prevedeva la forma scritta obbligatoria a pena di nullità per il solo contratto di sottoscrizione generale e non anche per ogni singolo ordine di Borsa. Invece la sentenza afferma che, se il contratto quadro non prevede altre forme di sottoscrizione, l’ordine di Borsa dev’essere scritto. Questo è bastato a sancire la nullità della sottoscrizione per una decina di risparmiatori. Per l’altra ottantina, il contratto prevedeva forme diverse. Il Tribunale ha rilevato il conflitto di interesse dell’ex Area Banca rispetto all’azionista Morgan Stanley sul collocamento dei bond, che a novembre 2000, a causa del peggioramento delle condizioni della società emittente, erano già high yield, cioè ad alto rischio e alto rendimento, e in fase di step down, con prezzi di mercato sempre calanti. L’ex Area Banca non ha comunicato ai clienti queste caratteristiche essenziali dei bond, violando così l’obbligo di informazione previsto dall’articolo 21 del Testo unico della finanza e dagli articoli 26, 28 e 29 del regolamento Consob. Il contratto è stato sì ritenuto valido, ma l’ex Area Banca è stata condannata al risarcimento del danno ai risparmiatori, al netto delle cedole pagate, che ora sarà quantificato a parte da un perito. Morgan Stanley invece è stata condannata per responsabilità extracontrattuale in concorso”, conclude l’avvocato Franchi. Un portavoce di Morgan Stanley riferisce che “nel pieno rispetto per le decisioni della magistratura, abbiamo attentamente esaminato – anche con i nostri legali – la sentenza del tribunale di Milano e riteniamo che le conclusioni contro Morgan Stanley siano prive di fondamento in fatto e in diritto. Morgan Stanley notificherà quanto prima l’appello”. Secondo l’ex Bipielle Network “la sentenza non è ancora stata notificata alle parti e pertanto la banca sta valutando nel merito l’opportunità di ricorrere in appello. La sentenza ribadisce il principio in base al quale devono essere respinte le domande dei clienti che chiedono al giudice di dichiarare la nullità dei contratti conclusi fuori sede per mancanza della clausola relativa al diritto di recesso, quando si tratti di contratti di negoziazione o di ricezione e trasmissione di ordini, principio già stabilito dal tribunale di Parma in una causa sui Tango bond”. Ma le vicende dei bond Carrier1, Viatel ed Exodus non finiscono qui. Oltre alla condanna subìta in primo grado nel 2006 dalla Banca popolare di Marostica (si veda “Plus24″ del 27 maggio 2006), su questi bond sono state avviate altre vertenze a Parma, Bologna e Genova con centinaia di risparmiatori coinvolti. La sentenza di Milano, così, apre una nuova strada anche per queste vicende. pagina a cura di Nicola Borzi nicola.borzi@ilsole24ore.com.
( Sole 24 Ore, Il (Plus) del 08/10/2007 )

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Foro di Roma condanna banca venditrice di obbligazioni Parmalat

Pubblicato da Luca Balzano su 27 settembre 2007, giovedì

Parma, 27 settembre 2007 – Un’altra sentenza si aggiunge al novero delle vittorie Confconsumatori contro le banche che hanno alienato obbligazioni Parmalat.
Stavolta è il Tribunale di Roma che ha condannato un noto Istituto di Credito  a risarcire il danno ed a restituire il  capitale investito al risparmiatore, dopo aver accertato che la stessa Banca non aveva  fornito “informazioni adeguate” sulla natura dei rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, e non aveva valutato l’adeguatezza della operazione rispetto al profilo dell’acquirente.
Inoltre, la Banca è stata dichiarata responsabile per non aver avvertito il cliente del conflitto di interessi esistente – poiché la stessa era appartenente al consorzio di collocamento dell’obbligazione – e per non averlo informato sull’andamento del titolo anche successivamente al suo acquisto, procurandogli notevole pregiudizio e perdita del capitale investito.
Tale sentenza risulta significativa - dichiara l’avv. Barbara D’Agostino, responsabile regionale Confconsumatori Lazio – perché, oltretutto, ha ritenuto che la Banca fosse comunque tenuta ad informare il cliente sull’andamento dei titolo, anche successivamente al suo acquisto, confermando finalmente il principio secondo il quale gli intermediari devono operare in modo tale che i clienti siano sempre adeguatamente informati.”

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Bond Cirio: riconosciuto il risarcimento danni al risparmiatore

Pubblicato da Luca Balzano su 13 settembre 2007, giovedì

Parma, 13 settembre 2007 – Confconsumatori ha ottenuto una nuova, significativa, vittoria in materia di acquisto di obbligazioni Cirio: il Tribunale di Parma ha condannato la Banca venditrice a risarcire i danni alla propria cliente.

Il Giudice ha riscontrato la violazione da parte dell’istituto di credito degli obblighi informativi prescritti dall’art. 21 del Testo Unico Finanziario (TUF). La Banca, infatti, non ha consegnato alcun documento esplicativo dei rischi di investimento alla propria cliente, né ha preventivamente richiesto informazioni sulla propensione al rischio della stessa, mancando così di diligenza, correttezza e trasparenza nella propria condotta, con conseguente responsabilità precontrattuale.
La cliente si è vista pertanto risarcire l’importo versato per l’acquisto di obbligazioni Cirio, oltre agli interessi e spese legali.

Trattasi - come dichiara l’avv. Giovanni Franchi, direttore della Consulta legale Confconsumatori, difensore dell’associata - di un importante successo, perché anche il Tribunale di Parma si è ormai adeguato alla prevalente giurisprudenza in materia d’investimenti bancari per la quale l’iinosservanza delle norme stabilite dal TUF e dal relativo Regolamento Consob comporta se non la nullità del contratto, quanto meno l’obbligo a carico della banca di risarcire il danno patito dall’investitore”. Sempre per l’avv. Franchi: “Era ora che anche le cause promosse per l’acquisto di titoli Cirio si concludessero a vantaggio del risparmiatore”.

Scarica la sentenza in formato PDF

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