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Danni alla carrozzina, rimborso beffa

Posted by Luca Balzano su 31 gennaio 2010, domenica

L’UNIONE SARDA.it, Domenica 31 gennaio 2010

L’odissea di un disabile: la sedia a rotelle era stata sistemata nella stiva dell’aereo
Il costo supera i 5.000 euro ma Ryanair ne offre solo mille

Durante un viaggio in aereo, la sedia a rotelle viene danneggiata. Ma Ryanair offre un rimborso parziale a un disabile.
Sistemata come un comune bagaglio nel vano dell’aereo. All’arrivo a Elmas un giovane tetraplegico vede la sua carrozzina uscire dal nastro trasportatore tutta rotta e, colmo della beffa, lo liquidano con 1000 euro, nemmeno un quinto del valore effettivo. Costava 5.750 euro la sedia a rotelle di Alessio Mereu cagliaritano, 27 anni, musicista techno acclamato nelle discoteche di molti Paesi europei. Ora si ritrova di colpo a dover cancellare impegni di lavoro e mettere mano ai risparmi per farsene rifare una nuova. Ma è deciso a dar battaglia, ritiene di aver subito un’ingiustizia e di essere stato trattato in modo discriminatorio e si è rivolto alla Confconsumatori.
LA STORIA Tutto accade il 3 gennaio. Alessio rientra da Madrid con un volo Ryanair, dopo una serata alla consolle di una discoteca. I guai iniziano al momento dell’imbarco. «Non hanno voluto sentire ragioni di sistemare la carrozzina vicino al mio posto», racconta, «l’hanno imbarcata assieme ai bagagli». E lì dentro, probabilmente, tra vari sballottamenti viene danneggiata. Per uscire dall’aerostazione è costretto a farsi portare di peso dal fratello Fabio e da tre amici. Non solo. Deve cancellare la data di Berlino e rischia di perdere il tour tra Miami e la Colombia con un grave danno economico. Da parte sua Ryanair, appellandosi alla convenzione di Montreal, stabilisce un rimborso massimo di mille euro. «Non è inusuale sentire lamentele per le valigie ammaccate, ma una cosa sono i bagagli, un’altra la sedia a rotelle che per un disabile rappresenta l’elemento necessario per garantirgli la libertà di movimento», afferma Silvia Secci, legale di Confconsumatori, «stiamo valutando le azioni da intraprendere».
DISABILI Sul caso interviene anche Carmelo Addaris, responsabile della Saspo, l’associazione olimpica dei disabili. «Altre compagnie hanno pagato importi superiori. La sedia a rotelle deve stare a bordo, se per loro comodità decidono di metterla nella bagagliera, devono assicurarsi di legarla bene, se c’è una loro negligenza devono pagare». Il consigliere regionale Massimo Zedda ha presentato un’interpellanza sull’accaduto.
I DISAGI Con quel mezzo super leggero, costruito appositamente per lui, Alessio si sposta da una capitale all’altra per far ballare la gente. Aveva 15 anni quando un tuffo al Poetto per festeggiare la promozione gli costò la paralisi di braccia e gambe e distrusse il suo sogno di diventare pianista. Sembrava la fine di tutto, poi Alessio ha imparato a mixare le note al computer: ora è una star e il Mereu’s sound è diventato, tra gli addetti ai lavori a livello internazionale, un importante marchio di fabbrica. Ha pubblicato già diversi album e ha tre etichette tutte sue. Una ha un nome emblematico: Renovatio . Spiega Fabio, suo fratello che lo segue in tutte le sue tournée. «Indica la sua voglia di continuare a vivere grazie a una passione scoperta per caso, quella per la musica techno, e che gli ha restituito la voglia di sorridere».

MARIAGRAZIA MARILOTTI

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Assicurazioni: una guida da Confconsumatori per scegliere e risparmiare

Posted by Luca Balzano su 14 dicembre 2007, venerdì

Confconsumatori presenta la guida “Assicurazione RC Auto – conoscerla bene per sceglierla meglio”, consultabile anche on line sul sito www.confconsumatori.it alla sezione “Assicurazioni – RC Auto”, e presto disponibile in tutti gli sportelli dell’Associazione.

Il testo è stato elaborato dall’Associazione in partnership con Cittadinanzattiva, all’interno di un progetto cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con l’obiettivo di dare informazioni utili agli assicurati che vogliono risparmiare in spese di assicurazione e conoscere le norme contrattuali e le leggi per esercitare pienamente i propri diritti.
La guida contiene un vademecum sulle assicurazioni, con chiarimenti sulla terminologia assicurativa e aggiornamenti sulle nuove normative di settore, nonché consigli pratici per la piena comprensione delle polizze; un monitoraggio delle tariffe, svolto in cinque città campione (Brindisi, Catania, Grosseto, Milano, Parma), per dimostrare che il costo delle polizze non è uguale per tutte le Compagnie.

Confconsumatori ha analizzato più preventivi RC auto, rilevando che le cifre variano notevolmente a seconda della compagnia assicurativa, del luogo di residenza, dell’età e del sesso dell’assicurato. È stato dimostrato che le compagnie dirette, telefoniche e simili, applicano prezzi convenienti solo per le classi basse (fino alla 7^/8^) ma molto più pesanti per le classi più alte.
Il monitoraggio svolto non può e non vuole dare un’indicazione pratica su quale sia il prezzo di “migliore acquisto”. Infatti nonostante la continua riduzione del numero dei sinistri gravi e nonostante il risarcimento diretto che hanno fatto diminuire il costo dei sinistri le tariffe delle assicurazioni, rilevate nel settembre 2007, sono in continuo aumento  e le combinazioni possibili sono così numerose che l’unica verifica valida può essere svolta solo caso per caso, raffrontando più preventivi richiesti nello stesso periodo.

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La condanna del Tribunale di Milano a favore di 97 consumatori acquirenti di titoli Carrier1

Posted by Luca Balzano su 8 ottobre 2007, lunedì

Parma, 8 ottobre 2007 Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda proposta da 97 consumatori, tutelati dalla Confconsumatori, i quali nel 2001 avevano acquistato titoli Carrier1, società americana del nuovo mercato (Nasdaq), finita in dissesto poco tempo dopo.
Era accaduto che di quei tipi di bond fosse proprietaria una società finanziaria statunitense, che possedeva anche il 15% del capitale sociale della banca venditrice dei bond stessi.
Il Tribunale ha così dichiarato la nullità di dieci contratti d’investimento, perché privi della forma scritta prevista dall’art. 23 TUF, e ha condannato la banca al rimborso della somma pagata dai risparmiatori. Gli ordini erano stati, infatti, impartiti per telefono, senza che il contratto generale d’investimento prevedesse tale possibilità. Il Tribunale ha, inoltre, condannato sia la società finanziaria sia l’istituto di credito, per tutti gli altri investimenti non dichiarati nulli, al risarcimento dei danni patiti dai risparmiatori. Questo perché il Giudice ha ritenuto che vendere titoli di cui è proprietaria una propria socia costituisca violazione del divieto di conflitto d’interessi, ed inoltre che la banca italiana avrebbe dovuto informare gli acquirenti che si trattava di bond “a rischio”, con conseguente obbligo di risarcire il danno arrecato.
È questa – dichiarano gli avv.ti Giovanni Franchi e Massimiliano Valcada, legali Confconsumatori – una sentenza importantissima: in primo luogo, perché ha riconosciuto agli investitori la possibilità di agire in giudizio congiuntamente, come se si fosse al cospetto di una vera e propria class action; secondariamente, perchè è stato finalmente stabilito che la forma scritta è obbligatoria anche per i singoli ordini e non solo per il c.d. contratto-quadro, ossia quello generale; infine, è stato affermato che non si possono vendere ai risparmiatori obbligazioni di società prossime al default e che, nel caso ciò accada, la banca  incorra in un obbligo risarcitorio”.

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Foro di Roma condanna banca venditrice di obbligazioni Parmalat

Posted by Luca Balzano su 27 settembre 2007, giovedì

Parma, 27 settembre 2007 – Un’altra sentenza si aggiunge al novero delle vittorie Confconsumatori contro le banche che hanno alienato obbligazioni Parmalat.
Stavolta è il Tribunale di Roma che ha condannato un noto Istituto di Credito  a risarcire il danno ed a restituire il  capitale investito al risparmiatore, dopo aver accertato che la stessa Banca non aveva  fornito “informazioni adeguate” sulla natura dei rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, e non aveva valutato l’adeguatezza della operazione rispetto al profilo dell’acquirente.
Inoltre, la Banca è stata dichiarata responsabile per non aver avvertito il cliente del conflitto di interessi esistente – poiché la stessa era appartenente al consorzio di collocamento dell’obbligazione – e per non averlo informato sull’andamento del titolo anche successivamente al suo acquisto, procurandogli notevole pregiudizio e perdita del capitale investito.
Tale sentenza risulta significativa – dichiara l’avv. Barbara D’Agostino, responsabile regionale Confconsumatori Lazio – perché, oltretutto, ha ritenuto che la Banca fosse comunque tenuta ad informare il cliente sull’andamento dei titolo, anche successivamente al suo acquisto, confermando finalmente il principio secondo il quale gli intermediari devono operare in modo tale che i clienti siano sempre adeguatamente informati.”

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Bond Cirio: riconosciuto il risarcimento danni al risparmiatore

Posted by Luca Balzano su 13 settembre 2007, giovedì

Parma, 13 settembre 2007 – Confconsumatori ha ottenuto una nuova, significativa, vittoria in materia di acquisto di obbligazioni Cirio: il Tribunale di Parma ha condannato la Banca venditrice a risarcire i danni alla propria cliente.

Il Giudice ha riscontrato la violazione da parte dell’istituto di credito degli obblighi informativi prescritti dall’art. 21 del Testo Unico Finanziario (TUF). La Banca, infatti, non ha consegnato alcun documento esplicativo dei rischi di investimento alla propria cliente, né ha preventivamente richiesto informazioni sulla propensione al rischio della stessa, mancando così di diligenza, correttezza e trasparenza nella propria condotta, con conseguente responsabilità precontrattuale.
La cliente si è vista pertanto risarcire l’importo versato per l’acquisto di obbligazioni Cirio, oltre agli interessi e spese legali.

Trattasi – come dichiara l’avv. Giovanni Franchi, direttore della Consulta legale Confconsumatori, difensore dell’associata – di un importante successo, perché anche il Tribunale di Parma si è ormai adeguato alla prevalente giurisprudenza in materia d’investimenti bancari per la quale l’iinosservanza delle norme stabilite dal TUF e dal relativo Regolamento Consob comporta se non la nullità del contratto, quanto meno l’obbligo a carico della banca di risarcire il danno patito dall’investitore”. Sempre per l’avv. Franchi: “Era ora che anche le cause promosse per l’acquisto di titoli Cirio si concludessero a vantaggio del risparmiatore”.

Scarica la sentenza in formato PDF

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